Abrogate le addizionali provinciali sulle accise sull’energia: è possibile ottenere il rimborso?

Abrogate le addizionali provinciali sulle accise sull’energia: è possibile ottenere il rimborso?

18/02/2021 Off Di Giulio Frigerio

A chi bisogna rivolgersi per recuperare tutte le somme pagate e che invece non erano dovute? La Corte di Cassazione, con un’importante pronuncia, ha riconosciuto il rimborso dell’addizionale sull’accisa dell’energia elettrica. Il diritto al rimborso scatta con riferimento alle bollette relative agli anni 2010 e 2011, che si stanno per prescrivere. L’addizionale provinciale sull’accisa è entrata in vigore nel 2007 ed è stata applicata dai fornitori sul prelievo dell’energia elettrica, fino a a kWh 200.000 al mese. L’accisa è stata definitivamente abolita il 31 dicembre 2011. Oggi, pertanto, i clienti possono richiedere il rimborso di quanto ingiustamente pagato. Ecco tutto quello che bisogna sapere e quale iter seguire.

Abrogate le addizionali provinciali sulle accise sull’energia: è possibile ottenere il rimborso?

Le aliquote pagate dai clienti variano in base alle province. Gli importi addebitati sono stati compresi fra 0,0093 €/kWh e 0,0114 €/kWh. L’applicazione di questa addizionale è rimasta in vigore dal 2007 al 2011, ma oggi non trova più applicazione in quanto contrastante con i principi dell’Unione Europea.

Gli utenti, ovvero le persone fisiche, possono dunque ottenere la restituzione delle somme non dovute e che sono state indebitamente erogate al fornitore. In alternativa è inoltre prevista anche la possibilità di richiedere il rimborso direttamente all’Amministrazione Finanziaria, a patto che l’azione nei riguardi del fornitore si gravosa, ad esempio in caso di fallimento.

A tal riguardo, questo avvocato spiega come ottenere il rimborso delle addizionali provinciali sull’energia, fornendo consulenze su misura, previo appuntamento da concordare.

Azione di rimborso per le addizionali provinciali sull’energia

La Corte di Cassazione ha chiarito che il rimborso delle addizionali provinciali sull’energia deve essere avanzata in sede civilistica ed è inoltre soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale. Il consumatore finale potrà quindi intentare l’azione di ripetizione dell’indebito nei riguardi di chi ha erogato il servizio, potendo sfruttare un ampio termine per far valere i propri diritti.

Alla luce di quanto stabilito dalla Corte, sarà quindi possibile, per chiunque abbia pagato ingiustamente le addizionali provinciali, richiedere un rimborso, quindi agire in giudizio per la ripetizione delle somme versate negli anni 2010 e 2011. Un volta che il consumatore avrà davanti al Giudice competente l’ente fornitore e ottenuto una sentenza favorevole si dovranno attendere i termini di legge. Nello specifico, il fornitore dovrà rimborsare le somme entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. Occorre, tuttavia, far presente che le bollette relativamente agli anni 2010 e 2011 sono prossime alla prescrizione decennale.

Questo vuol dire che bisogna affrettarsi per non perdere la possibilità di ottenere il rimborso delle addizionali provinciali corrisposte e invece non dovute. Secondo le stime, ogni persona fisica potrebbe oggi aver maturato un credito che sfiora anche 50 mila euro. Bisogna altresì far presente che Confindustria ha presentato un’istanza al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di ottenere un intervento legislativo che attribuisca alle società la facoltà di agire direttamente nei riguardi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In seguito all’intervento di Confindustria è stato tuttavia stabilito che le società non possono richiedere il rimborso delle addizionali alle Amministrazioni Finanziarie, perché estranee al rapporto fra Erario e fornitore.

Addizionali provinciali sulle accise sull’energia: come ottenere il rimborso

L’ottenimento del rimborso delle addizionali provinciali sulle accise sull’energia è stato stabilito dalla Corte di Cassazione. Le somme sono state indebitamente percepite dai fornitori, in pieno contrasto con i principi europei. Il rimborso, soggetto al termine di prescrizione ordinario, può essere richiesto relativamente alle bollette del 2010 e 2011, attraverso il supporto di un avvocato specializzato in materia che analizza le singole posizioni dei consumatori. L’assistenza di un professionista del settore si rivela quantomai indispensabile per evitare di far valere in giudizio un diritto ormai prescritto, quindi di ottenere sentenze sfavorevoli.