La comunicazione dei dati del conducente in caso di multa

La comunicazione dei dati del conducente in caso di multa

06/04/2020 Off Di Giulio Frigerio

Chi viene “sorpreso” da un autovelox o altro dispositivo elettronico deve fare i conti anche con la burocrazia, non tutti sanno che dopo aver pagato una multa stradale si corre il rischio di prendere un’altra sanzione, che può essere anche maggiore di quella principale.

Questo problema si pone con riferimento alle infrazioni che non vengono contestate immediatamente, ovvero quelle infrazioni per le quali non si procede al fermo immediato del mezzo (ad esempio le infrazioni rilevate con autovelox e più in generale con i dispositivi elettronici).

In questi casi il verbale viene notificato all’intestatario del veicolo, cioè al proprietario dello stesso, il quale dovrà comunicare i dati della persona che era al volante al momento della violazione.

In questo modo, a seguito della comunicazione dei dati del conducente si potrà procedere alla decurtazione dei punti nei confronti della persona che ha effettivamente commesso l’infrazione contestata con il verbale.

Se la comunicazione dei dati del conducente viene effettuata entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del verbale verranno decurtati i punti alla persona che era alla guida al momento della violazione.

Mentre se il proprietario dell’auto non comunica i dati del conducente (o come vedremo invia una comunicazione non completa), entro sessanta giorni dalla notifica del verbale gli verrà notificato un ulteriore verbale con una sanzione a partire da 292 euro.

Se il conducente al momento della violazione era il proprietario si devono comunicare i dati

Molti automobilisti pensano, in assoluta buonafede, che il solo fatto di pagare la multa intestata a loro – magari anche in tempi rapidissimi per usufruire dello sconto del 30% sull’importo della sanzione – sia un’implicita ammissione di colpa, credendo così di non dover procedere con la comunicazione dei dati del conducente.

Tale presunzione era prevista nell’originaria formulazione dell’art. 126 bis, C.d.S, ma è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 27/2005 della Corte Costituzionale.

Pertanto poiché non è previsto un meccanismo di questo tipo, la comunicazione dei dati deve essere effettuata anche se il conducente del veicolo al momento dell’infrazione era il proprietario dello stesso, altrimenti verrà notificata una seconda sanzione per l’omessa comunicazione dei dati.

Si deve inviare la comunicazione dei dati del conducente in caso di ricorso contro la multa

La circolare del 29 aprile 2011 del ministero dell’Interno ha stabilito che chi fa ricorso contro una multa non deve comunicare i dati del conducente prima della fine del provvedimento del Prefetto o della sentenza del Giudice di Pace, contrariamente la Corte di cassazione, con una recente sentenza, ha affermato che l’obbligo di comunicazione è indipendente dal ricorso e di conseguenza la comunicazione dei dati deve comunque essere effettuata.

Il risultato di questa differenza interpretativa è che alcuni organi tendono a seguire la prassi ministeriale, mentre altri, invece, tendono a seguire l’orientamento della Cassazione.

Tutti questi dubbi che vanno a creare altri problemi all’automobilista che si appresta a presentare ricorso contro la multa possono essere, parzialmente, risolti analizzando attentamente il verbale per verificare quale orientamento è seguito dall’organo che ha emesso il verbale (per un approfondimento vi consiglio questo articolo sulla comunicazione dei dati del conducente).

Come si effettua la comunicazione dei dati del conducente

Generalmente il verbale notificato al proprietario del veicolo contiene il modulo per effettuare la comunicazione dei dati del conducente.

Tuttavia è molto importante compilare correttamente ed in modo completo tale modulo, poiché un modulo incompleto equivale ad una mancata comunicazione dei dati e quindi da luogo all’emissione del secondo verbale per l’omessa comunicazione dei dati del conducente.

Inoltre è molto importante allegare alla dichiarazione dei dati del conducente la fotocopia della patente completa di sottoscrizione da parte del titolare della stessa.